Cosa è lo SMART WORKING?
Un modello innovativo di organizzazione, che riconosce il valore professionale del lavoratore, a cui viene data maggiore autonomia nella scelta degli orari e spazi di lavoro: non deve presentarsi in ufficio, ma accetta di misurarsi sui risultati. Si tratta di un accordo tra datore di lavoro e lavoratore, si può applicare a qualsiasi lavoratore subordinato, sia nel privato che nel pubblico, anche ad apprendisti part-time, tempi determinati, somministrati.
Come richiedere lo smartworking con procedura semplificata?
Il 07 ottobre è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la proroga dello stato di emergenza fino al 31/01/2021 in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Fino a tale scadenza sarà quindi possibile instaurare il lavoro da remoto con modalità semplificata, senza cioè stipulare un accordo individuale con ciascun lavoratore interessato. Anche con questa modalità è comunque necessario fornire l’informativa sulla sicurezza predisposta dall’INAIL è procedere con la comunicazione telematica al Ministero.
Attivazione automatica della modalità di lavoro agile – Covid 19
L’autocertificazione, da compilare tramite il sito di clic lavoro, sostituisce l’accordo individuale previsto dalla L.81 del 2017 fino al 31 luglio 2020, deve riportare:
- la data di sottoscrizione – corrispondente alla data di inizio del periodo di smart-working
- file accordo: un file pdf/a contenente una autodichiarazione dell’azienda nella quale sia presente un riferimento al DPCM citato e le informazioni anagrafiche, tipo il CF del lavoratore in smart working
- tutte le altre informazioni previste dalla norma Manuale-Smart-Working.pdf
- deve assolvere gli obblighi informativi previsti dalla norma tramite il modello predisposto dal Ministero INFORMATIVA-SICUREZZA-smart-working
Obblighi assicurativi, cosa devo comunicare all’INAIL in caso di attivazione Smart Working
- di norma il lavoratore essendo già assunto presso il datore di lavoro è già tutelato contro gli infortuni e quindi il datore di lavoro non dovrà presentare nessuna nuova denuncia ad Inail relativa ad un nuovo obbligo assicurativo.
- per i lavoratori agili, al pari di tutti gli altri lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile su cui calcolare il premio dovuto all’INAIL è la retribuzione effettiva;
- la classificazione INAIL per il lavoro agile non comporta alcuna variazione nella voce di rischio in quanto il rapporto assicurativo con l’INAIL riconduce, pertanto, le attività svolte da un’azienda a una o più lavorazioni previste in tariffa e il premio viene calcolato in ragione di tale classificazione;
- in caso di infortunio appare, altresì, evidente come una chiara individuazione del luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, delle modalità concordate per l’esecuzione di tale prestazione e delle attività concrete nella quale si realizza agevoli la riconduzione o meno degli eventi a cause lavorative. Nel caso di infortunio in itinere, il contenuto dell’accordo fra le parti costituisce un elemento essenziale per la valutazione ai fini del riconoscimento dell’evento da parte dell’INAIL. Il datore di lavoro deve sempre presentare la denuncia di infortunio all’INAIL con le tempistiche previste dalla normativa e deve farlo indipendentemente da ogni sua valutazione in ordine al fatto che l’evento sia attribuibile a cause di lavoro. La valutazione sull’indennizzabilità del caso è, infatti sola competenza dell’INAIL, mentre il mancato assolvimento dell’obbligo di denuncia comporta l’irrogazione al datore di lavoro della sanzione amministrativa prevista per tale inottemperanza
Attenzione agli strumenti di controllo e alla privacy dei lavoratori
- con la trasformazione digitale del lavoro le occasioni di controllo a distanza dei lavoratori rischiamo di moltiplicarsi pericolosamente, in profondo contrasto con l’Articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori. Tale norma vieta infatti, l’uso di ogni strumento che consenta il controllo a distanza dei lavoratori, facendo limitate eccezioni per gli “strumenti di lavoro” e gli apparecchi il cui utilizzo sia stato autorizzato da un accordo sindacale o, in mancanza da un provvedimento dell’Ispettorato del Lavoro. Le aziende devono quindi valutare quali strumenti utilizzati possano compromettere la privacy dei propri dipendenti con un effettivo “rischio di controllo”. In base a tale valutazione verranno poi stipulati i necessari accordi.
Nuove frontiere della contrattazione collettiva
- diritto alla disconnessione: diritto del lavoratore di uscire dallo spazio digitale e di interrompere la connessione a internet
- rafforzare la tutela della salute e della riservatezza: sarà necessario aggiornare l’informativa per il lavoratore sui rischi legati al lavoro agile includendo i rischi legati all’uso dei videoterminali e alla connessione a internet e quelli sulla tutela della privacy
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