Per capire la tempistica di applicazione della nuova normativa sui contratti a termine bisogna fare riferimento alla seguente normativa:
- L’articolo 1, comma 2 del Decreto Legge 87/2018, in vigore dal 14 luglio 2018
- Legge di conversione 96/2018 che ha riformulato il precedente articolo, in vigore dal 12 agosto 2018
Queste due norme disciplinano il regime transitorio e la sua tempistica di entrata in vigore definitiva, in riferimento al nuovo limite di durata massima di 24 mesi e alla nuova disciplina dei rinnovi e delle proroghe. La versione definitiva della norma appare come di seguito: ” le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche’ ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018 “
Di seguito si schematizzano i diversi regimi:
- 13 luglio 2018: tutti i contratti a termine stipulati entro tale data restano in vita fino alla loro naturale scadenza, non vengono quindi influenzati dalla nuova normativa. Stessa gestione per le proroghe e i rinnovi in essere che rimangono soggetti alla vecchia normativa, fino al 31 ottobre 2018, data di fine del periodo transitorio;
- 14 luglio 2018 – 11 agosto 2018: per le proroghe e i rinnovi relativi a rapporti a termine sorti nel periodo precedente si applica la vecchia normativa. Per i contratti stipulati per la prima volta da tale data, si applicano le norme del nuovo Decreto;
- 12 agosto 2018 – 31 ottobre 2018: entra in vigore il regime transitorio definitivo che prevede per i contratti già stipulati al 14 luglio la possibilità di proroghe e rinnovi secondo la vecchia normativa fino al 31 ottobre 2018. Per i contratti stipulati per la prima volta successivamente al 14 luglio ma entro l’11 agosto, come previsto al punto precedente, si applica prudenzialmente la nuova normativa. Per i contratti nuovi, stipulati dopo il 12 agosto ed entro il 31 ottobre, si applica in merito alla durata, alle proroghe e ai rinnovi, il Decreto dignità convertito in legge, che prevede un periodo transitorio per i rinnovi e le proroghe con regole vecchie fino al 31/10;
- 01 novembre 2018: i nuovi contratti e le proroghe e i rinnovi dei contratti precedentemente stipulati dovranno applicare indistintamente le nuove regole:
- il primo contratto a termine stipulato fino a 12 mesi non ha bisogno di causale;
- se un contratto a tempo determinato viene stipulato per un periodo inferiore ai 12 mesi e viene prorogato entro tale soglia temporale, non c’è bisogno di causale, ma se con la proroga si superano i 12 mesi occorre inserire una causale, precisamente:
- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all’attività ordinaria, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e on programmabili, dell’attività ordinaria
- in caso di rinnovo di un contratto precedente, è sempre necessaria la causale, anche se la durata complessiva non supera i 12 mesi;
- le proroghe massime utilizzabili sono 4 nell’arco temporale massimo di 24 mesi. Questo limite deriva dalla sommatoria tra contratti, proroghe, rinnovi e somministrazione a tempo determinato;
- vedi anche l’articolo di approfondimento
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