Disoccupazione, una parola che evoca scenari poco piacevoli, soprattutto in un periodo come quello presente. Eppure una grande fetta della forza lavoro italiana si troverà tra pochi mesi a farci i conti. Il 31 marzo scadrà il blocco dei licenziamenti previsto dai decreti legge varati dall’esecutivo in quest’anno di pandemia e di conseguenza non pochi lavoratori saranno nelle condizioni di poter presentare domanda per il sussidio di disoccupazione, che da qualche tempo è chiamata NASpI, che sta per Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
Ottenere la NASpI è particolarmente semplice a livello procedurale. Occorre, come vedremo, collegarsi al sito dell’INPS e presentare apposita domanda telematica. I requisiti richiesti per ottenere il sussidio sono pochi e relativi soprattutto alla categoria lavorativa cui appartiene il lavoratore. Infine occorrerà spendere alcune parole sul funzionamento pratico del sussidio (tempi di erogazione, sospensione, adempimenti etc.).
Presentare domanda per il sussidio di disoccupazione
Come anticipato è semplicemente necessario accedere al sito MyINPS con le proprie credenziali ed inserire nella barra di ricerca la parola “NASpI”. Una volta effettuato l’accesso al servizio si perviene ad un portale dedicato che permette di inserire nuove domande, modificare quelle già inserite tramite il servizio NASpI-Com ed eventualmente ritirare richieste già presentate. Cliccando su “invia domanda” si può presentare la propria richiesta; saranno richiesti i dati relativi al proprio contratto e ai propri recapiti personali, nonchè le proprie informazioni personali. Verrà anche richiesto un codice IBAN ove poter caricare il sussidio di disoccupazione.
Per inviare eventuali comunicazioni di modifica della domanda, oppure di sospensione della NASpI – per esempio per il sopraggiungere di un nuovo contratto di lavoro – si utilizza la funzione NASpI-Com all’interno dello stesso portale.
Chi può richiedere il sussidio di disoccupazione
Il sussidio è ottenibile dai lavoratori che abbiano perso involontariamente la propria occupazione. Con ciò si intende indicare tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato che siano stati licenziati per giustificato motivo oggettivo o per la conclusione di procedimento di licenziamento collettivo. Non solo: anche quei lavoratori licenziati che abbiano concluso con successo la conciliazione presso i sindacati con il proprio datore di lavoro. Ad essi bisogna aggiungere i lavoratori a tempo determinato che subiscono la naturale conclusione del loro contratto di lavoro.
La comunicazione deve essere inviata entro 68 gg dall’acquisto dei requisiti di cui sopra.
Restano esclusi dal beneficio i lavoratori non dipendenti, gli operai agricoli, i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato della pubblica amministrazione, i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato, coloro che abbiano scelto l’assegno ordinario di invalidità in luogo della NASpI.
Requisito di anzianità contributiva
Per avere diritto alla NASpI occorre essere assicurato presso l’INPS da almeno 13 settimane nell’arco dei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione ed aver maturato almeno 30 giorni di contribuzione da lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l’inizio della disoccupazione.
A quanto ammonta la NASpI
Il sussidio di disoccupazione viene erogato sul conto corrente indicato in sede di presentazione della domanda. La presentazione del modello SR163 per la certificazione del codice IBAN non è più richiesta.
Il sussidio, erogato per la metà delle settimane coperte da contribuzione negli ultimi 4 anni, ammonta al 75% della retribuzione di riferimento se essa non supera la soglia di 1.275,55 € mensili maggiorato del 25% della differenza tra la retribuzione mensile e il suddetto tetto. L’importo massimo erogabile, per l’anno 2020, è di 1 335,40 EUR (lordi) al mese. L’importo del trattamento viene ridotto del 3% ogni mese a partire dal primo giorno del quarto mese (91° giorno).
DID e altri adempimenti
L’erogazione della NASpI è subordinata all’invio di una mail al centro per l’impiego locale con la qual si comunichi la propria disponibilità ad usufruire dei servizi da loro offerti per il reinserimento nel mercato del lavoro. A seconda dei casi il centro per l’impiego può anche prevedere delle attività di formazione per il disoccupato che lo aiutino a riqualificarsi nel tempo di ricerca d nuova occupazione. In Italia infatti si definisce disoccupato colui che è privo di occupazione ed è attivamente in cerca di un nuovo contratto di lavoro.
Si ricorda che il sussidio di disoccupazione viene erogato mensilmente, ed è totalmente compatibile e cumulabile con borse di studio, tirocini / stage, redditi da attività sportiva dilettantistica e compensi per prestazioni di lavoro occasionali entro il limite di 5.000 € annui.
Per i casi di compatibilità parziale si rinvia al seguente articolo.
Sospensione e decadenza
Il sussidio può essere sospeso nel caso di rioccupazione tramite un contratto a tempo determinato che non superi i 6 mesi di durata. La sospensione occorre anche nel caso di contratti di tipo intermittente che generino redditi superiori a 8.000 € solo per i giorni di effettiva chiamata; occorre inoltre per quei casi in cui il disoccupato non abbia comunicato all’INPS tempestivamente un eventuale nuovo contratto a tempo determinato e il relativo reddito annuo previsto tramite funzione NASpI-Com.
La NASpI decade nel caso di contratti di durata superiore a 6 mesi e con un reddito generato superiore a 8.000 €
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