Decreto Agosto, le principali nuove disposizioni
Il Decreto Agosto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto e convertito in legge la settimana scorsa, ha introdotto numerose novità in tema di lavoro, fisco e previdenza sociale. Vediamo qui di seguito i punti salienti del testo così come approvato dalle camere.
Nuova cassa integrazione
Le camere hanno approvato le nuove settimane di cassa integrazione previste dalla DL 104/2020, che come sappiamo sono 9 (prima tranche) + 9, che comprendono anche settimane già approvate ed eventualmente fruite dopo il 13/07/2020. In alternativa alla cassa integrazione si potrà richiedere la decontribuzione di cui al punto successivo. La fruizione della seconda tranche di 9 settimane è soggetta al versamento di un contributo addizionale pari al:
- 9% della retribuzione persa dal lavoratore per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%, confrontando il fatturato del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019;
- 18% della retribuzione persa dal lavoratore per i datori di lavoro che non hanno subito riduzioni di fatturato sempre nei termini di confronto appena riportati
Il versamento della contribuzione aggiuntiva non è dovuta dai quei datori di lavoro che hanno subito riduzioni del fatturato pari o superiori al 20% rispetto al primo semestre 2019.
Esoneri contributivi per chi non ricorre alla CIG
Come anticipato, i datori di lavoro che non fruiscono della nuova cassa integrazione, possono ottenere una decrontribuzione per un massimo di 4 mesi entro il 31/12/2020 nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro che ricorrono alla decontribuzione sono soggetti al divieto di licenziamento per ragioni economiche. La rottura del divieto comporta la revoca retroattiva dell’esonero contributivo.
Esoneri contributivi per nuove assunzioni
Il decreto prevede che i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato un lavoratore dipendente, al di fuori del settore agricolo, abbiano diritto all’esonero totale dalla contribuzione previdenziale per un massimo di 6 mesi fino ad un limite di € 8.060,00 su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. La stessa agevolazione si applica ai contratti a tempo determinato che vengano trasformati in tempo indeterminato, mentre non si applica ai contratti di apprendistato e di lavoro domestico.
Divieto di licenziamento prorogato fino al 31.12.2020
Il licenziamento per motivi economici viene vietato dal testo del decreto fino al 31/12/2020, con alcune eccezioni, la più importante delle quali è il ricorso al contratto di prossimità da parte delle rappresentanze sindacali e del datore di lavoro. Il tema licenziamenti viene affrontato in maniera esaustiva da questo articolo.
Welfare aziendale, erogazioni liberali raddoppiate
L’articolo 112 del decreto agosto approva il raddoppio del limite di esclusione dalla tassazione delle erogazioni liberali ai dipendenti, che passa da € 218,23 ad € 516,46. Si tratta dei c.d. Fringe Benefits, con cui l’impresa può integrare la retribuzione dei dipendenti con buoni acquisto di beni e servizi presso enti e aziende convenzionati.
Rinnovi e proroghe dei contratti termine
A norma del decreto Agosto, i datori di lavoro potranno rinnovare o prorogare fino al 31/12/2020, per un periodo massimo di 12 mesi, i contratti di lavoro subordinato a termine anche in assenza di causale. Inoltre, la proroga ed il rinnovo acausali sono estesi a tutti i contratti a termine e non solo a quelli in essere al 23/02/2020. Viene inoltre abrogata la proroga obbligatoria dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche di quelli in somministrazione.
Indennità lavoratori stagionali, dello spettacolo, occasionali e intermittenti
E’ stata approvata una nuova indennità pari ad € 1.000,00 per i lavoratori stagionali, dello spettacolo, occasionali e intermittenti. Maggiori dettagli vengono forniti al seguente articolo.
Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi
La rateazione dei versamenti sospesi, come già sappiamo, può avvenire in modalità differenti: anzitutto scegliendo tra divisione in due parti uguali dell’importo totale oppure pagamento immediato; poi a seconda della scelta del datore di lavoro si può procedere a rateizzare gli importi calcolati fino a 4 rate a partire dal 16/09/2020 e fino a 24 a partire dal 16/01/2021.
Sospensione dei termini di riscossione
La ripresa dell’attività degli Agenti della riscossione slitta al 31/12/2020, mentre il numero di rate non pagate che determina la decadenza dalla rateazione passa da 5 a 10. Inoltre viene introdotta una maxi proroga di due anni dei termini per notificare gli atti che sarebbero in scadenza nel 2020, assieme ad un differimento di 12 mesi del termine entro il quale avviare alla notifica le cartelle.