Congedi parentali extra, permessi 104 aggiuntivi, bonus per servizi di baby sitting: ecco le misure a sostegno dei lavoratori e delle famiglie introdotte dal Decreto Cura Italia e modificate dal Decreto Rilancio
CONGEDI STRAORDINARI COVID-19:
Congedi parentali straordinari
Dà diritto ad un congedo di massimo 30 giorni complessivi fruibili in modalità alternativa, da uno solo dei genitori per nucleo famigliare, per periodi che decorrono dal 5 marzo al 31 Luglio. Il congedo è fruibile a giornate e non è frazionabile in ore.
I beneficiari sono i genitori
- lavoratori dipendenti privati
- con figli di età non superiore a 12 anni ai quali è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione e con contribuzione figurativa – possono presentare la domanda al proprio datore di lavoro e all’INPS, utilizzando la procedura di domanda di congedo parentale già in uso sul portale INPS
- con figli dai 12 ai 16 anni senza alcuna indennità ne copertura figurativa – la domanda deve essere presentata unicamente al proprio datore di lavoro e non all’INPS
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
- con figli anche maggiori di 3 anni fino a 12, per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito individuato come base di calcolo dell’indennità di maternità – se i figli hanno meno di 3 anni si usa la procedura telematica già in uso sul portale INPS. I genitori con figli di età tra i 3 e i 12 anni potranno presentare domanda all’INPS, anche con effetto retroattivo, decorrente al massimo dal 5 marzo, utilizzando le procedure telematiche per la richiesta di congedo parentale, che sarà disponibile entro la fine del corrente mese di marzo sul portale INPS.
- non è prevista la sussistenza del requisito di un minimo contributivo
- lavoratori Autonomi iscritti alle gestioni INPS (Artigiani e Commercianti)
- figli anche maggiori di 1 anno fino a 12 anni di età, per il congedo è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. Per i genitori con figli minori di 1 anno la domanda all’INPS potrà essere inviata attraverso l’ordinaria procedura sul portale INPS . I genitori con figli di età tra 1 anno e fino a 12 anni di età potranno presentare domanda all’INPS anche con effetto retroattivo decorrente al massimo dal 5 marzo utilizzando le procedure telematiche per la richiesta del congedo parentale, entro la fine del corrente mese di marzo, dopo gli adeguamenti informatici dell’INPS
- non è prevista la sussistenza della regolarità contributiva
Chi non può accedervi?
- i predetti congedi e permessi non sono fruibili:
- se l’altro genitore è disoccupato/non lavoratore o con strumenti di sostegno al reddito
- se è stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting (a frazioni di 15 gg / 600 €)
Che permessi è possibile cumulare?
- è possibile cumulare:
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con i giorni di permesso retribuito per legge 104 come estesi dal decreto Cura Italia (6 +12 per Marzo e Aprile + 12 per Maggio e Giugno)
- nell’arco dello stesso mese il congedo COVID-19 con il prolungamento del congedo parentale per i figli con disabilità grave
- nelle more dell’adeguamento delle procedure informatiche per la presentazione della domanda, i relativi datori di lavoro devono consentire la fruizione dei congedi COVID-19 e provvedere al pagamento della relativa indennità, fermo restando l’onere per i genitori, non appena sarà completato l’adeguamento delle procedure informatiche, di presentare apposita istanza all’Istituto. Circolare numero 45 del 25-03-2020.pdf
PERMESSI EX L. 104/92 – misure straordinarie COVID-19
La norma prevede che in aggiunta ai 3 giorni mensili è possibile fruire di ulteriori 12 giorni complessivi per i mesi di Marzo e Aprile ed altri 12 per i mesi di Maggio e Giugno. Tali giorni, anche frazionabili in ore, possono essere fruiti consecutivamente nella stessa coppia di mesi. Per la fruizione oraria, le giornate aggiunte in maniera straordinaria vengono riproporzionate sulle ore del tempo pieno o del tempo part time. I beneficiari sono, come prevede la norma, anche i lavoratori dipendenti privati che assistono un famigliare con handicap grave. Il lavoratore che ha già un provvedimento di autorizzazione ai permessi, con validità comprensiva dei mesi di marzo e aprile, non deve presentare una nuova domanda. Può già fruire delle suddette ulteriori giornate e i datori di lavoro devono considerare validi i provvedimenti di autorizzazione già emessi. Altrimenti,il dipendente dovrà presentare domanda secondo le modalità previste dal portale INPS
Per approfondire
- approfondimento di euroconference
- FAQ per i permessi 104 lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza
BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING COVID-19
Il decreto Cura Italia ha previsto, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole, la possibilità dì fruizione di un bonus per i servizi di baby-sitting, per le prestazioni effettuate nei periodi di chiusura scolastica. Il Bonus spetta ai genitori di figli di età inferiore a 12 anni alla data del 05 marzo 2020 ed è erogato mediante libretto famiglia .
- per i lavoratori dipendenti privati
- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS
- lavoratori autonomi iscritti all’INPS
- lavoratori autonomi non iscritti all’INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali
- spetta fino a un massimo di 600 € per famiglia
Cumulabilità e compatibilità
- il bonus per servizi di baby-sitting è fruibile:
- a condizione che nel nucleo famigliare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa (as esempio NASPI, CIGO, indennità di mobilità, ecc..) o altro genitore disoccupato o non lavoratore, con i quali, dunque sussiste incompatibilità e divieto di cumulo
- se non è stato richiesto il congedo COVID-19, rispetto al quale è alternativo a frazioni di 15 gg / 600 €
- è possibile cumulare:
- il bonus con i giorni di permesso retribuito per Legge 104 così come estesi dal decreto Cura Italia (6 +12 per Marzo e Aprile + 12 per Maggio e Giugno)
- il bonus per servizi baby-sitting con il prolungamento del congedo parentale per i figli con disabilità grave.
Come fare la domanda: Circolare numero 44 del 24-03-2020.pdf ; Messaggio numero 1416 del 30-03-2020.pdf
- la domanda può essere presentata per ogni figlio di età inferiore a 12 anni, fermo restando il limite complessivo di 600 € a domanda (e di 1000 € a domanda per il nucleo composto da lavoratori della sanità). Ciò implica che, nell’ipotesi in cui all’interno del medesimo nucleo famigliare siano presenti più soggetti minori nel rispetto del limite di età prevista dalla norma, sarà possibile percepire il bonus relativamente a tutti i minori presenti, ma nel limite del suddetto importo complessivo, dovendo indicare un importo parziale per ciascun minore.
- la domanda può essere inviata tramite l’applicazione WEB del portale INPS al seguente percorso: prestazioni e servizi – tutti i servizi – domande per prestazioni a sostegno de reddito -bonus servizi di baby sitting. Portale INPS tramite PIN dispositivo
- i beneficiari del bonus avranno l’onere di registrarsi tempestivamente come utilizzatori di Libretto Famiglia sul sito INPS, nell’apposita sezione dedicata alle prestazioni occasionali. Nello stesso modo i futuri prestatori dovranno registrarsi sulla piattaforma dell’INPS dedicata alle prestazioni occasionale per poter ottenere le somme erogate . In conformità alle regole dettate per la fruizione dei servizi legati al Libretto famiglia, le prestazioni vengono remunerate con titoli di valore pari a 10 euro l’ora. Il termine ultimo per l’inserimento delle prestazioni in procedura viene fissato al 31 dicembre 2020
- in ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare, si ritiene che il beneficio debba essere richiesto ed erogato in favore del soggetto convivente con il minore
NOTA IMPORTANTE
L’INPS comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai congedi per emergenza COVID-19 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla gestione separata e dei lavoratori autonomi. Potranno quindi presentare domanda i genitori dipendenti che prima non riuscivano anche per i periodi pregressi, purchè non anteriori alla data del 05 marzo 2020. I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedentemente domanda di congedo parentale ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non dovranno presentare una nuova domanda di congedo COVID-19. Per le domande di congedo COVID-19 non è ammessa la modalità di accesso semplificata e pertanto gli interessati dovranno avvalersi del consueto PIN DISPOSITIVO.
- selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
- selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
Per approfondire leggi:
- prime_informazioni_congedo_permessi_babysitting.pdf
- Circolare numero 45 del 25-03-2020.pdf
- Domande e risposte sulle nuove misure economiche – COVID-19: MEF
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