BONUS 200 € – MISURE URGENTI CONTRO LA CRISI ENERGETICA – DL 50/2022
Il Decreto Legge 17/05/2022 n. 50 in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina è entrato in vigore il 18/05/2022.
Tra le misure più importanti è prevista l’erogazione del bonus 200 € a una platea molto ampia di destinatari, alcuni dei quali riceveranno il bonus in modo automatico e altri saranno tenuti invece a presentare un’apposita istanza. Caratteristica principale è che il riconoscimento del Bonus cerca di raggiungere tutti i lavoratori ma non può essere erogato sullo stesso soggetto per più volte. L’indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
Per cercare di fare un po’ di chiarezza alla normativa alquanto complessa si riportano di seguito le caratteristiche salienti rispetto ai diversi beneficiari:
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LAVORATORI DIPENDENTI:
L’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti ammonta a 200 € e verrà anticipata dai datori di lavoro nella mensilità di luglio 2022, a sua volta il datore di lavoro procederà a recuperare quanto erogato mediante compensazione con le denunce contributive. L’indennità spetta ai dipendenti in forza al mese di luglio 2022 e che abbiano beneficiato, per almeno una mensilità, nel primo quadrimestre 2022 della decontribuzione dello 0,8%. Il Datore di lavoro procede automaticamente al riconoscimento dell’indennità insieme alla concomitante dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di trattamento pensionistico, di altro rapporto di lavoro o di reddito di cittadinanza. Modello-autocertificazione
Anche nel caso in cui il medesimo soggetto sia titolare di più rapporti di lavoro contemporaneamente il bonus può essere riconosciuto 1 sola volta e non è proporzionato alle ore di lavoro svolto.
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PENSIONATI
L’indennità di 200 € spetta ai pensionati titolari di almeno un trattamento pensionistico a carico di una qualsiasi forma di previdenza obbligatoria con decorrenza entro il 30/06/2022, ed essere titolari di reddito personale ai fini IRPEF per il 2021 non superiore a € 35000,00. L’indennità verrà riconosciuta automaticamente dall’INPS.
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LAVORATORI DOMESTICI
Per questi lavoratori l’indennità spetta a condizione che risulti in corso almeno un rapporto di lavoro domestico alla data del 18/05/2022. Per ottenere il pagamento dall’INPS il lavoratore deve presentare domanda.
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PERCETTORI DI NASPI, DISC-COLL, INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE AGRICOLA
L’indennità verrà riconosciuta direttamente dall’INPS a chi ha percepito una di queste indennità nel mese di giugno 2022
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COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
Possono percepire l’indennità i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti esclusivamente alla gestione separata e con un reddito derivante dai rapporti di cococo non superiore a 35.000 per l’anno 2021. L’indennità verrà erogata previa domanda all’INPS.
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PERCETTORI INDENNITA’ COVID
L’INPS riconosce il bonus ai lavoratori che nel 2021 siano beneficiari di una delle indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
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LAVORATORI STAGIONALI, A TEMPO DETERMINATO E INTERMITTENTE
L’indennità spetta ai lavoratori indicati sopra, senza rapporto di lavoro nella mensilità di luglio 2022, che nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. Anche in questo caso l’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito ai fini IRPEF derivante dai supporti non superiore a 35000 €. Per l’ottenimento del bonus è necessario presentare domanda all’INPS.
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LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
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LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI
I lavoratori autonomi privi di P.iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del C.C. e che rispettino le seguenti condizioni: accredito di almeno un contributo mensile nel 2021 e esser iscritti alla Gesione separata, possono fare domanda per ricevere il bonus.
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INCARICATI ALLE VENDITE A DOMICILIO
L’INPS, a domanda, eroga il bonus ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti: reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5000 €, titolare di partita IVA attiva, iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata.
IMPORTANTE: il bonus per tutti i soggetti indicati sopra, salvo il caso dei pensionati, dei lavoratori domestici e dei titolari del reddito di cittadinanza, viene erogato successivamente all’analisi da parte dell’INPS delle denunce contributive del mese di luglio 2022 e quindi verosimilmente nella mensilità di settembre 2022.
La stampa specializzata
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